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venerdì 15 febbraio 2008
 

Ordine Civile e Militare dell'Acquila Romana



REGIO DECRETO 14 MARZO 1942, N. 172
che istituisce l'Ordine Civile e Militare dell'Aquila Romana

 
 
 
 
VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

 
 
Volendo nella seciale odierna situazione rendere particolare onore alle Nazioni alleate ed amiche abbiamo determinato di istituire un nuovo Ordine cavalleresco destinato ai cittadini stranieri che abbiano acquistato benemerenze verso l'Italia.
Pertanto, in virtù della Regia Nostra prerogativa

Abbiamo decretato e decretiamo:
 
 
Art. 1
È istituito un Ordine cavalleresco che si denomina «Ordine dell'Aquila Romana», del quale dichiariamo Gran Maestri Noi e i Nostri successori al Trono d'Italia.
Le nomine nell'Ordine indicato nel comma precedente possono essere conferite soltanto a cittadini stranieri che abbiano acquisito benemerenze verso l'Italia.
 
Art. 2
 
L'Ordine anzidetto consta di cinque classi:
  • Cavaliere di Gran Croce;
  • Grande Ufficiale;
  • Commendatore;
  • Ufficiale;
  • Cavaliere;
    Art. 3
     
    Il numero delle nomine che potranno farsi annualniente nelle cinque classi è determinato anno per anno con Nostro Regio decreto.
     
    Art. 4
     
    Le insegne dell'Ordine sono costituite da: una croce di metallo dorato smaltato di bianco, accantonata da quattro rami di alloro, caricata nel centro di due scudetti. l'uno smaltato di azzurro con l'aquila romana in oro, sormontata dalla corona reale in oro, l'altro smaltato di azzurro con gruppo di fasci in oro.
    Le decorazioni concesse ai militari hanno inoltre tra i quattro bracci della croce due spade romane incrociate sporgenti con l'impugnatura tra i due bracci inferiori e le lame tra quelli supenori.
    L'insegna pende da un nastro portante i colori di Roma, giallo e amaranto, su due strisce di eguale larghezza, fiancheggiate ciascuna, verso il lato esterno, da una doga di mm. 4,5 portante i Colori nazionali.
     
    Art. 5
     
    I Cavalieri portano la croce dell'Ordine sul petto a sinistra.
    Gli Ufficiali portano nella stessa maniera la croce dei cavalieri con rosetta sul nastro.
    I Commendatori portano la croce, di maggiore dimensione, appesa al collo.
    I Grandi Ufficiali portano la stessa croce dei Commendatori appesa nella stessa maniera.
    Portano, inoltre, sul petto a sinistra una stella d'argento a quattro punte formata da fasci di raggi con nel mezzo la croce dell'Ordine.
    I Cavalieri di Gran Croce portano ad armacollo, dalla spalla destra al fianco sinistro, una gran fascia dello stesso colore del nastro dalla quale penderà la croce. Portano, inoltre, sul petto a sinistra una grande stella d'argento a otto punte formata da fasci di raggi orlati d'oro, con nel mezzo la croce dell'Ordine.
     
    Art. 6
     
    La forma e le dimensioni delle insegne dei vari gradi sono determinate dai disegni annessi, controfirmati, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.
    In particolare:
    • le croci di Cavaliere e di Ufficiale hanno un diametro di 35 millimetri;
    • le croci di Commendatore, di Grande Ufficiale e di Gran Croce, hanno un diametro di 50 millimetri:
    • la stella dei Grandi Ufficiali ha un diametro di 65 millimetri, con croce centrale di 35 millimetri;
    • la stella dei Cavalieri di Gran Croce hd un diametro di 80 millimetri, con croce centrale di 50 millimetri;
       
      Art. 7
       
      Quando è conferita una decorazione di classe superiore, deve essere restituita alla Cancelleria dell'Ordine quella di classe inferiore.
            È privato della decorazione chiunque:
      a) abbia mancato all'onore per un fatto legalmente accertato;
      b) abbia svolta attività contraria agli interessi italiani.
       
      Art. 8
       
      L'Ordine ha un Consiglio composto da un Presidente e quattro membri.
      Il Presidente è il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.
      I membri  sono scelti tra gli ufficiali e funzionari di grado elevato appartenenti all'Amministrazione dello Stato e da Noi nominati.
      Il Presidente del Consiglio dell'Ordine è anche Nostro Primo Segretario per l'Ordine stesso.
      In casi di eccezionali impedimenti il Presidente e Primo Segretario dell'Ordine è sostituito dal membro del Consiglio di grado più elevato e più anziano.
      Art. 9
       
      Il Consiglio è convocato dal Primo Segretario per l'esame delle proposte di concessione e di tutto quanto si riferisce all'Ordine.
      Il parere del Consiglio Ci è sempre rassegnato dal suo Presidente
       
      Art. 10
       
      Il primo Segretario, d'ordine Nostro, dirige tutta la attività dell'Ordine, controfirma i decreti di concessione e di perdita delle decorazioni, provvede alla conservazione e difesa dei diritti dell'Ordine, lo rappresenta in giudizio sia come attore che come convenuto; riceve e firma la corrispondenza ufficiale dell'Ordine e rassegna le proposte circa i funzionari dell'Ordine in conformità delle disposizioni regolamentari.
       
      Art. 11
       
      Alla dipendenza del Primo Segretario è costituito un Ufficio di segreteria per il disbrigo di tutte le pratiche relative all'attività dell'Ordine.
      Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decieti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.
       
      Dato a Roma, addì 14 mario 1942.
       

      VITTORIO EMANUELE

       
      Visto: Mussolini





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