Assistenza finanziaria agli Stati membri dell'UE
I meccanismi dell'assistenza finanziaria europea mirano a preservare la stabilità finanziaria dell'UE e della zona euro, poiché le difficoltà finanziarie di uno Stato membro possono avere un impatto considerevole sulla stabilità macrofinanziaria di altri Stati membri. L'assistenza finanziaria è legata a condizioni macroeconomiche (si tratta di un prestito e non di un trasferimento di fondi pubblici), per garantire che gli Stati membri che la ricevono attuino le necessarie riforme fiscali, economiche, strutturali e di vigilanza. Tali riforme sono concordate e definite in documenti specifici (memorandum d'intesa) pubblicati sul sito web della Commissione e, ove opportuno, del Meccanismo europeo di stabilità. Nel quadro della risposta dell'UE alla crisi COVID-19, sono stati proposti diversi strumenti finanziari aggiuntivi per aiutare gli Stati membri a riprendersi e a rendere le loro economie più resilienti agli shock.
Quadro giuridico primario
- Articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE);
- Articoli 2-5, 119-144 e 282-284 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- Protocolli 4, 12, 13 e 14 allegati al TFUE.
Obiettivi
I meccanismi per prestare assistenza finanziaria agli Stati membri dell'UE hanno lo scopo di preservare la stabilità finanziaria dell'Unione europea e della zona euro. Sono elementi fondamentali di un quadro economico e di governance più solido per l'Unione economica e monetaria (UEM) (2.6.4).
Risultati ottenuti
A. A maggio 2010 gli Stati membri hanno istituito un meccanismo temporaneo di stabilizzazione al fine di preservare la loro stabilità finanziaria nel contesto della crisi del debito sovrano. Esso include i due seguenti programmi di prestito:
1. Il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF)
Nel quadro del MESF, la Commissione è autorizzata a contrarre prestiti sui mercati finanziari, a nome dell'UE, fino a un totale di 60 miliardi di EUR, con la garanzia implicita del bilancio dell'UE. Il MESF può apportare assistenza a tutti gli Stati membri.
Il meccanismo è stato attivato per l'Irlanda, il Portogallo e la Grecia, a titolo di finanziamento ponte.
Il meccanismo europeo di stabilità (MES) è stato istituito nell'ottobre 2012 ed è previsto che gli Stati membri della zona euro vi facciano ricorso qualora necessitino di assistenza finanziaria. Il MESF rimane comunque in atto per affrontare in modo specifico situazioni eccezionali che ne richiedono l'utilizzo per motivi di carattere pratico, procedurale o finanziario, in genere prima dell'assistenza finanziaria del MES o parallelamente ad essa.
2. Il fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF)
Il FESF, che è stato istituito nel giugno 2010 dagli Stati membri della zona euro come meccanismo temporaneo per la risoluzione delle crisi, ha una capacità effettiva totale di prestito di 440 miliardi di EUR. I prestiti sono finanziati dalle obbligazioni del FESF e da altri strumenti di debito sul mercato dei capitali e sono garantiti dagli azionisti (i 17 Stati membri che appartenevano alla zona euro quando il fondo è stato istituito).
Lo strumento è stato attivato per l'Irlanda, il Portogallo e la Grecia. Da quando è stato creato il MES, il FESF non ha più fornito assistenza finanziaria, poiché ora questo ruolo è assolto esclusivamente dal MES.
B. A ottobre 2012 è stato creato il MES, quale meccanismo di sostegno permanente istituito mediante un trattato intergovernativo (ossia al di fuori del quadro giuridico dell'UE).
Il MES è attualmente l'unico strumento permanente per la fornitura di assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro. Ha una capacità effettiva di prestito di 500 miliardi di EUR. I prestiti sono finanziati mediante assunzione di debiti da parte del MES sui mercati finanziari e sono garantiti dagli azionisti (i 20 Stati membri della zona euro).
Il MES ha fornito assistenza finanziaria alla Spagna, a Cipro e alla Grecia. La Commissione e il MES hanno stabilito procedure dettagliate per la loro collaborazione nel quadro dell'assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro.
Il MES offre assistenza finanziaria avvalendosi di diversi strumenti di prestito. Nel quadro della risposta dell'UE alla crisi COVID-19, gli Stati membri della zona euro hanno raggiunto un accordo su un nuovo strumento temporaneo, lo strumento di sostegno per la gestione della crisi pandemica.
Nel novembre 2020 gli Stati membri della zona euro hanno raggiunto un accordo su una riforma del trattato MES al fine di rafforzarne il pacchetto di strumenti e il mandato. Le principali modifiche proposte comprendono: la creazione di un sostegno comune per il Fondo di risoluzione unico, istituito dall'UE per la risoluzione delle banche in dissesto e finanziato dai contributi del settore bancario, a titolo di rete di sicurezza per la risoluzione bancaria; un ruolo più incisivo nella definizione e nel monitoraggio dei programmi di assistenza finanziaria; strumenti aggiuntivi per promuovere la sostenibilità del debito. Il trattato modificato è attualmente in attesa di ratifica da parte del Parlamento italiano prima di poter entrare in vigore.
C. Il 6 dicembre 2017 la Commissione ha presentato una proposta per l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM) europea, che comprendeva la trasformazione del MES nel Fondo monetario europeo (FME).
Il FME sarebbe un soggetto giuridico unico, ancorato al quadro giuridico dell'UE, preservando essenzialmente, nel contempo, le strutture finanziarie e istituzionali del MES. Inoltre, l'FME potrebbe offrire il sostegno comune al Fondo di risoluzione unico nell'ambito dell'Unione bancaria. Nel marzo 2019 il Parlamento europeo ha approvato la sua risoluzione sulla proposta della Commissione. Nel maggio 2013 è entrato in vigore il "Two-pack", che consiste in due regolamenti ((UE) n. 472/2013 e (UE) n. 473/2013), applicabili agli Stati membri la cui moneta è l'euro. Tale pacchetto ha costituito uno degli elementi fondanti di un quadro economico e di governance più solido all'interno dell'UEM.
In particolare, il regolamento (UE) n. 472/2013 rafforza le procedure di controllo e sorveglianza in materia economica e di bilancio per gli Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà per quanto riguarda la stabilità finanziaria o la sostenibilità delle loro finanze pubbliche.
In base a tale regolamento, la Commissione può decidere di sottoporre uno Stato membro a sorveglianza rafforzata se le sue difficoltà sotto il profilo della stabilità finanziaria rendono probabile il verificarsi di ripercussioni negative sul resto della zona euro. Uno Stato membro che richiede assistenza finanziaria deve elaborare un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico di concerto con la Commissione, che agisce d'intesa con la Banca centrale europea e, se del caso, con l'FMI, il Fondo monetario internazionale.
La fornitura di assistenza finanziaria è quindi soggetta a condizioni macroeconomiche, cioè a una serie di misure miranti ad affrontare le cause dell'instabilità. Ciò assicura che gli Stati membri beneficiari di tale assistenza attuino le necessarie riforme fiscali, economiche, strutturali e di vigilanza.
L'assistenza finanziaria è versata in più tranche e può quindi essere sospesa se gli Stati membri beneficiari non rispettano gli obblighi specificati nel programma di aggiustamento.
D. Il meccanismo di sostegno alla bilancia dei pagamenti
Dal febbraio 2002 è disponibile il meccanismo di sostegno alla bilancia dei pagamenti (BdP) per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro che si trovano o rischiano seriamente di trovarsi in difficoltà legate a restrizioni finanziarie esterne.
I prestiti consistono generalmente in un'assistenza finanziaria a medio termine, di solito in cooperazione con l'FMI. L'assistenza finanziaria è subordinata all'attuazione di politiche volte ad affrontare i problemi economici di fondo. Il sostegno finanziario alle bilance dei pagamenti è stato concesso a Ungheria, Romania e Lettonia.
E. Risposta dell'UE alla COVID-19
A fronte della crisi della COVID-19 nel 2020, l'UE ha presentato una risposta globale che prevedeva una serie di strumenti finanziari volti a sostenere gli sforzi degli Stati membri nella lotta alla crisi e alle sue conseguenze. Tra questi figurano lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) e Next Generation EU (NGEU), in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF).
F. Finanziamento della difesa
Nel marzo 2025 la Commissione ha presentato il piano "Rearm Europe/Preparati per il 2030" per sostenere gli Stati membri nei loro sforzi volti ad aumentare le capacità di difesa a seguito della guerra di aggressione della Russia in Ucraina. La Commissione ha proposto l'istituzione di un nuovo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) per fornire agli Stati membri prestiti fino a 150 miliardi di EUR per investimenti nel settore della difesa. Tali prestiti sarebbero sostenuti dal bilancio dell'UE. Il libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che ha accompagnato la proposta SAFE, indica inoltre che, se la domanda di prestiti nell'ambito di SAFE dovesse superare l'offerta, la Commissione esplorerà ulteriori strumenti, compreso l'eventuale ricorso al MES come fonte di finanziamenti per gli investimenti nel settore della difesa.
Ruolo del Parlamento europeo
Approvando il "Two-pack", il Parlamento ha contribuito a creare un quadro giuridico dell'UE per una governance economica rafforzata nella zona euro, in termini sia di sorveglianza di bilancio che di procedure decisionali e di sorveglianza per gli Stati membri sottoposti a un programma di aggiustamento macroeconomico.
Inoltre, il "Two-pack" attribuisce al Parlamento un ruolo di controllo più stretto, in quanto la sua commissione competente può invitare le istituzioni interessate (Commissione, Consiglio, Eurogruppo, BCE e FMI) a partecipare a dialoghi economici con il Parlamento europeo. La commissione parlamentare competente ha il diritto di essere informata in varie istanze, in particolare in occasione della preparazione di un programma di aggiustamento macroeconomico e della sua attuazione.
Nel 2023 il Parlamento e il MES hanno concordato un memorandum di cooperazione che istituisce il quadro di cooperazione tra le due parti. Tale memorandum è inteso a migliorare il dialogo interistituzionale tra il MES e il Parlamento e a rafforzare la trasparenza e la rendicontabilità del MES. Il memorandum di cooperazione prevede che la commissione competente del Parlamento inviti il direttore generale del MES a partecipare a uno scambio di opinioni almeno una volta all'anno. Specifica inoltre altre forme di cooperazione per una maggiore trasparenza, tra cui una visita informale di una delegazione composta da deputati al Parlamento europeo presso la sede del MES una volta all'anno e la possibilità per la presidenza della commissione competente di inviare interrogazioni scritte al direttore generale del MES su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del MES.
Inoltre, il Parlamento ha il mandato di controllare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in particolare tenendo dialoghi regolari con la Commissione in materia di ripresa e resilienza e attraverso il suo gruppo di lavoro ad hoc sull'RRF.
Per maggiori informazioni sull'argomento, si rimanda al sito web della commissione per i problemi economici e monetari e a quello della commissione per i bilanci.
Giacomo Loi / Maja Sabol